Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a)l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
  • b)l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
  • c)l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art4 · fonte del testo