Ai fini della presente convenzione, si intende per:

  • a)"artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;
  • b)"fonogramma", qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;
  • c)"produttore di fonogrammi", la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;
  • d)"pubblicazione", la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantita' sufficiente;
  • e)"riproduzione", la realizzazione di un esemplare o di piu' esemplari di una fissazione;
  • f)"emissione di radiodiffusione", la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;
  • g)"reemissione", l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art3 · fonte del testo