Nei settori coperti dal presente Protocollo: - il regime applicato dalla Turchia nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Turchia non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' turche.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art58 · fonte del testo