[1]Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Madrid appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati a decorrere dal 1 gennaio 1977;
  • b)alle altre imposte relative ai periodi di imposta che terminano a decorrere dal 1 gennaio 1977. 3. Le disposizioni della Convenzione italo-spagnola sul regime fiscale delle societa' del 28 novembre 1927 cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663~art28 · fonte del testo