[1]Articolo XII

[2]Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di un Governo contraente, tale Governo potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Segretario-Generale, il quale notifichera' a tutti i Governi contraenti il contenuto e la data del ricevimento di ogni notifica di tal genere. Tale denuncia avra' efficacia un anno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario-Generale, o dopo altro periodo piu' lungo che sia specificato nella notifica stessa.

Testo vigente dal 19 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-08;831~artxii · fonte del testo