1. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte Contraente, per quel che la riguarda, potra' denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avra' ricevuto notifica.

Testo vigente dal 7 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222~art9 · fonte del testo