Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro riscosse nella zona, nonche' le merci e altri beni ivi trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il prodotto nello Stato limitrofo.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art7 · fonte del testo