Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto ed alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l'atto dannoso avesse avuto luogo in questo Stato.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art11 · fonte del testo