[1]Articolo XIII

[2]Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato:

  • a)le comunicazioni ricevute ai sensi del 4° comma dell'art. I;
  • b)le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli articoli II, III, IV e V;
  • c)e ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VI e VII;
  • d)le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'art. VIII;
  • e)le denunzie ricevute ai sensi dell'art. X;
  • f)le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XI.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

[5]L'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Governo dei Paesi Bassi che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~convenzione-artxiii · fonte del testo