Il risarcimento previsto nei due precedenti articoli puo' essere maggiorato di ogni spesa normalmente giustificata ed effettivamente sostenuta in conseguenza dell'inadempimento, o commisurato all'ammontare di ogni perdita effettivamente subita o di ogni mancato guadagno che la parte inadempiente avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, avuto riguardo alle circostanze di fatto che essa conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibili conseguenze dell'inadempimento.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art86 · fonte del testo