La presente legge disciplina esclusivamente le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita nei rapporti fra venditore e compratore. Restano escluse, in particolare, salvo formale eccezione, le materie concernenti la formazione del contratto o gli effetti che la sua conclusione puo' produrre sulla proprieta' della cosa venduta, la validita' del contratto o delle clausole in esso contenute, nonche' degli usi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art8 · fonte del testo