La morte o l'incapacita' di una delle parti sopravvenuta prima dell'accettazione non ha effetto sulla formazione del contratto, sempreche' il contrario non risulti dall'intenzione delle parti, dagli usi o dalla natura dell'affare.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~allegato-i-art11 · fonte del testo