contro la quale puo' essere esercitata l'azione giudiziaria L'azione giudiziaria per il risarcimento danni fondata sulla presente Convenzione puo' essere esercitata soltanto contro la ferrovia responsabile. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due. Tale diritto di opzione si estingue dal momento in cui l'azione e' intentata contro una di esse.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art14 · fonte del testo