1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica e' realizzata con le formalita' amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinche' i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace. 2. La Comunita' e gli Stati ACP prendono ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilita' li assumano in modo rapido ed efficace:

  • a)preparazione e approvazione dei bandi di gara;
  • b)pubblicazione dei bandi di gara;
  • c)ricezione ed esame delle offerte;
  • d)decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto e approvazione finale degli stessi;
  • e)firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti. 3. Gli Stati ACP e gli altri beneficiari da esse autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'; spetta loro in particolare di elaborare, negoziare e stipulare, i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art225 · fonte del testo