La cooperazione finanziaria e tecnica:

  • a)e' attuata sulla base degli obiettivi e delle priorita' stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialita' e delle loro strategie di sviluppo;
  • b)e' accordata alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita';
  • c)e' gestita secondo procedure semplici e razionali;
  • d)contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari;
  • e)prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualita' possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica;
  • f)prevede che gli apporti di risorse avvengano su base piu' prevedibile e regolare;
  • g)assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una piu' decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art186 · fonte del testo