Affinche' gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, si promuove la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni degli Stati membri della Comunita' e degli Stati ACP, mediante associazioni momentanee, subappalti o inserimento di esperti, cittadini degli Stati ACP, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunita'.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art213 · fonte del testo