1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stretta e continua partecipazione della comunita' di base alle azioni di sviluppo. A tal fine, prendendo spunto dalla dinamica interna delle popolazioni, vengono presi in considerazione gli elementi seguenti:

  • a)il rafforzamento delle istituzioni in grado di favorire la partecipazione delle popolazioni mediante azioni in materia di organizzazione del lavoro, di formazione del personale e di gestione;
  • b)l'appoggio alle popolazioni per favorirne l'organizzazione, in particolare in associazioni di tipo cooperativistico, e la messa a disposizione dei vari gruppi interessati dei mezzi complementari alle loro iniziative ed ai loro sforzi;
  • c)l'incoraggiamento delle iniziative di partecipazione attraverso l'istruzione, la formazione nonche' l'animazione e la promozione culturali;
  • d)l'associazione delle popolazioni interessate, compresi le donne, i giovani, gli anziani e i minorati, alle varie fasi dello sviluppo;
  • e)l'incremento delle possibilita' di impiego, anche attraverso la realizzazione dei lavori previsti nelle azioni di sviluppo. 2. Le istituzioni o le associazioni gia' esistenti sono utilizzate quanto piu' ampiamente possibile per la messa a punto e l'attuazione delle azioni di sviluppo.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art122 · fonte del testo