La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacita' di creazione e promuovere le rispettive identita' culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo. Tale cooperazione e' volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarieta' tra i governi e le popolazioni ACP e CEE, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parita'.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art114 · fonte del testo