1. La cooperazione socio-culturale trova espressione: - nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione; - nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali; - nella promozione delle identita' culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne l'autoavanzamento e di stimolarne la creativita'. 2. Le azioni di cooperazione socio-culturale vengono attuate secondo le modalita' e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Esse rientrano tra le priorita' e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art115 · fonte del testo