Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente si trovano sul territorio di un altro Stato contraente, essi devono essere in grado di giustificare in qualsiasi momento la loro condizioni ufficiale. Essi godono su tale territorio della protezione garantita agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato dalle leggi e regolamenti nazionali. Essi sono assimilati a questi ultimi agenti per cio' che riguarda gli effetti penali delle infrazioni di cui fossero oggetto e di quelle da essi compiute.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art16 · fonte del testo