relative ai funzionari invitati 1. Quando i funzionari di entrambe le Parti Contraenti si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di giustificare la loro condizione ufficiale. 2. I funzionari designati dall'Amministrazione richiedente ad essere presenti nel territorio della Parte contraente adita, coane stabilito negli articoli 14 e 15, hanno un ruolo puramente consultivo. 3. Essi, mentre sono li', godono della protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte contraente nella misura stabilita dalla legge ivi in vigore e sono responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art16 · fonte del testo