I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di uno degli Stati contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale di un altro Stato contraente e ai fini della presente Convenzione, raccogliere negli uffici di quest'ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari sono autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e altri documenti.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art11 · fonte del testo