I documenti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4 del presente Accordo sono trasmessi, almeno mensilmente, dall'ufficiale dello stato civile direttamente al competente Ufficio consolare dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art5 · fonte del testo