Gli ufficiali dello stato civile di uno degli Stati con traenti possono chiedere direttamente, per uso amministrativo agli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato, i documenti contenenti tutte le indicazioni risultanti dai registri di nascita, di matrimonio e di morte ("copia integrale" in Italia e "Auszug", "extrait" "estratto" in Svizzera) riguardanti i cittadini di uno dei due Stati contraenti: Detti documenti sono rilasciati gratuitamente, senza autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, e trasmessi direttamente senza spese per il destinatario.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art6 · fonte del testo