Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonche' la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art25 · fonte del testo