I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorita' giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito e' riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art24 · fonte del testo