Stato puo' prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sara' applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;8~protocollo-art2 · fonte del testo