TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 6 ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (cui di seguito denominata la Convenzione). Considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d'Europa, esprimono una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte: Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La pena di morte e' abolita. Nessuno puo' essere condannato a tale pena, ne' giustiziato.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;8~protocollo-art1 · fonte del testo