Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009. 392 parole tolte, 20 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina, i rapporti di condominio sulle case, con le seguenti modificazioni:

tolto: L'art. 3 e' sostituito dal seguente:

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: «Costituiscono proprieta' comune le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i portoni d'ingresso, gli anditi e le scale, le altre parti costitutive dell'edificio che non possono essere oggetto di proprieta' esclusiva, la rete della fognatura, e i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto e, in generale, tutte le opere, le installazioni, i manufatti che sono indispensabili alla conservazione o all'uso comune dell'edificio.

tolto: «Le cose anzidette non sono soggette a divisione. I diritti di ciascun partecipante sulle cose medesime sono proporzionali al valore del piano o frazione di piano che gli appartiene.

tolto: «Qualora vi sia un titolo che disponga in modo diverso da quanto e' stabilito nei comma precedenti, i diritti dei singoli condomini sono determinati dal titolo».

tolto: L'art. 26 e' sostituito dal seguente:

tolto: «Le deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti.

tolto: «Esse debbono essere notificate ai condomini assenti.

tolto: «Qualora le deliberazioni risultino lesive dei diritti dei partecipanti al condominio, colui che dissente puo' ricorrere al tribunale, o al pretore, nei luoghi in cui non risieda il tribunale. «Il reclamo all'autorita' giudiziaria non e' piu' ammesso qualora sia decorso un anno dalla data della deliberazione per i dissenzienti o dalla data della notifica per gli assenti».

tolto: Al primo comma. dell'art. 29 e' sostituito il seguente:

tolto: « Divenuto definitivo, il regolamento di condominio, a cura dell'amministratore, e' depositato entro 30 giorni presso l'Associazione territoriale della proprieta' edilizia, per conoscenza degli interessati».

tolto: All'art. 30 e' sostituito il seguente:

tolto: «Le norme del regolamento di condominio sono obbligatorie per tutti i condomini e per i loro successori a titolo universale o particolare».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 10 gennaio 1935 - Anno XIII

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - DE FRANCISCI

tolto: Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1935-01-10;8~art1 · fonte del testo