[1]dal regime di sicurezza sociale

[2]1. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'ufficio consolare, per quanto concerne i servizi che essi rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia, sono esentati dalla osservanza delle norme di sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza. 2. L'esenzione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo si applica pure ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri dell'ufficio consolare, a condizione che essi non siano cittadini dello Stato di residenza e non vi abbiano la loro residenza. 3. I membri dell'ufficio consolare, che hanno al loro servizio persone alle quali l'esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo non si applica, debbono osservare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro. 4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto essa sia ammessa da tale Stato.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art42 · fonte del testo