Art. 14 (Convenzione)
[1]Relazione con altri Accordi
[2]La presente Convenzione non limitera' i reciproci benefici che discendono dagli Accordi stipulati dai Paesi membri tra loro o con altri.
Testo vigente dal 12 ottobre 1966
[1]Relazione con altri Accordi
[2]La presente Convenzione non limitera' i reciproci benefici che discendono dagli Accordi stipulati dai Paesi membri tra loro o con altri.
Testo vigente dal 12 ottobre 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~convenzione-art14 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.