[1]Comitato finanziario

[2](1) Il Comitato finanziario creato ai sensi del paragrafo 12 dell'Articolo V della Convenzione, comprende i rappresentanti di tutti gli Stati Membri. (2) Per le sue decisioni il Comitato finanziario applica le disposizioni sulle votazioni e sul quorum previste per il Consiglio all'Articolo V della Convenzione. (3) Il Comitato esamina le previsioni di bilancio stabilite dai Direttori generali, che vengono poi trasmesse al Consiglio unitamente ad un rapporto del Comitato.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~protocollo-art3 · fonte del testo