[1]ARTICOLO XII. (Finanziamento dei servizi speciali).

[2]1. Se l'Unione si trova costretta, in seguito a una richiesta di assistenza, di rapporti speciali o di studi, presentata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformita' dell'articolo VI o di altre disposizioni del presente accordo, a far fronte a ingenti spese supplementari, le parti interessate si consulteranno per stabilire come sopperire a tali spese nel modo piu' equo possibile. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione si consulteranno altresi' per prendere quei provvedimenti che riterranno convenienti per sopperire alle spese dei servizi centrali, amministrativi, tecnici o fiscali e di tutte le facilitazioni o assistenze speciali concesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a domanda dell'Unione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxii · fonte del testo