[1]ARTICOLO XI. (Disposizioni per il bilancio e finanziarie).

[2]1. Il bilancio di previsione o il progetto di bilancio dell'Unione sara' trasmesso all'Organizzazione delle Nazioni Unite contemporaneamente all'invio ai Membri dell'Unione; l'Assemblea generale potra' fare in merito raccomandazioni all'Unione. 2. L'Unione avra' il diritto d'inviare rappresentanti per partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni dell'Assemblea generale o di ogni commissione di detta Assemblea ogni qualvolta il bilancio dell'Unione sara' in discussione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxi · fonte del testo