[1]Richiesta di Trasferimento

[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:

  • a)dalla Parte di Condanna;
  • b)dalla Parte di Esecuzione;
  • c)dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte di Condanna o alla Parte di Esecuzione, con la quale viene espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato. 2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art8 · fonte del testo