[1]Consenso e Verifica

[2]1. La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento, o il suo legale rappresentante, in conformita' alla lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge della Parte di Condanna. 2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se la Parte di Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna da' alla Parte di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un rappresentante diplomatico, che il consenso della persona condannata o del suo legale rappresentante, sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art11 · fonte del testo