Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due Paesi, nonche' di esperti in vista dell'eventuale avvio di trattative per la stipula di specifici Accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art9 · fonte del testo