[1]Il testo dell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE e dell'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:

[2]Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10

[3]Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 54 voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - 54 voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi".

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art14 · fonte del testo