Il testo dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dal testo seguente; "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli stati membri: - durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; - durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale di Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo".

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art11 · fonte del testo