Lo Stato richiesto e' competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell'emanazione della sentenza sopportate da quest'ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art31 · fonte del testo