[1]Art. III ((Ne bis in idem (Ad art. 2 della Convenzione)

[2]1. L'assistenza giudiziaria e' rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita e' stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata gia' eseguita. 2. L'assistenza giudiziaria puo' tuttavia essere concessa:

  • a)se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto;
  • b)se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente;
  • c)se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione del suoi doveri d'ufficio. 3. Comunque il paragrafo 1 non si applica se:
  • a)il procedimento instaurato nello Stato richiedente non e' diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1; o,
  • b)l'esecuzione della richiesta e' tale da discolparla.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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