[1]Articolo 74 - Composizione delle controversie

[2]1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art74 · fonte del testo