[1]- Soluzione delle controversie

[2]1 Il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) del Consiglio d'Europa, sara' tenuto al corrente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la presentazione della controversia al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), ad un tribunale arbitrale che prendera' decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti interessate.

Testo vigente dal 27 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112~convenzione-art21 · fonte del testo