[1]Articolo 6 - Politiche sensibili al genere

[2]Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parita' tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art6 · fonte del testo