[1]Articolo 14 - Educazione

[2]1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parita' tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrita' personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonche' nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art14 · fonte del testo