[1]Articolo 54 - Indagini e prove

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art54 · fonte del testo