[1]Articolo 23 - Case rifugio

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art23 · fonte del testo