[1]Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione

[2]1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato. 2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere. 3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art2 · fonte del testo