1. - Ai fini del diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidita', in base alla legislazione del Liechtenstein, sono considerati assicurati anche i cittadini italiani che:

  • a)hanno ottenuto il diritto alla rendita prima di lasciare il Liechtenstein o se
  • b)al momento del verificarsi dell'evento assicurato sono assicurati nell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti italiana. 2. - Sono da considerare assicurati ai sensi del paragrafo 1, lettera b), i cittadini italiani soltanto:
  • a)se sono versati o dovuti dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, o nell'assicurazione facoltativa italiana;
  • b)nei periodi durante i quali hanno diritto a una pensione di invalidita' delle assicurazioni sociali italiane;
  • c)durante i seguenti periodi assimilati secondo la legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o del Liechtenstein; oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di dieci settimane al massimo tra la fine della assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato; - i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di dodici mesi; - i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero e' accordato in virtu' della assicurazione dell'interessato stesso; - i periodi di godimento dell'indennita' post-sanatoriale accordata in virtu' dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di due anni dalla data in cui e' stato dimesso dal sanatorio; - i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di otto settimane dopo il parto; - i periodi di disoccupazione durante i quali e' concessa l'indennita' ordinaria di disoccupazione per una durata massima di centottanta giorni consecutivi.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art14 · fonte del testo