I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie, ai sensi della legislazione del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein, e se immediatamente prima del mese a partire dal quale domandano la rendita vi abbiano risieduto ininterrottamente per 10 anni, quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per 5 anni quando si tratta di una rendita di invalidita' o di superstiti o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art10 · fonte del testo